Questa sezione del sito di Federalberghi fornisce informazioni sull'equo compenso spettante ad artisti, interpreti ed esecutori delle opere cinematografiche e assimilate.
Inoltre, è possibile calcolare l'ammontare dei compensi dovuti da ciascuna struttura ricettiva, applicare le riduzioni spettanti ai soci di Federalberghi, salvare e stampare la relativa documentazione.
L'articolo 84, comma 3, della legge sul diritto d’autore (legge 22 aprile 1941 n. 633) stabilisce che, per le utilizzazioni di opere cinematografiche e assimilate, è dovuto un equo compenso agli artisti, interpreti ed esecutori a carico di coloro che sfruttano economicamente l’opera, ulteriore rispetto all’equo compenso a carico degli organismi di emissione.
Secondo la giurisprudenza, gli alberghi effettuano una utilizzazione “ulteriore e diversa” dell’opera cinematografica rispetto a quella effettuata dalle emittenti televisive e, pertanto, devono versare l’equo compenso.
La giurisprudenza italiana ha richiamato i principi espressi in alcune sentenze dalla Corte di giustizia europea, secondo cui:
Pertanto, tutte le strutture ricettive fornite di apparecchi televisivi o altri strumenti atti a trasmettere opere cinematografiche ed assimilate, posti nelle sale comuni e/o nelle camere dei clienti e/o in ogni altra area della struttura ricettiva, sono tenute a versare l’equo compenso agli artisti, interpreti ed esecutori delle opere stesse.